Un individuo ha impugnato una sentenza di patteggiamento per rapina aggravata, contestando il calcolo della pena, la qualificazione giuridica del reato e la confisca dei beni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo i rigidi limiti previsti per l'impugnazione patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha chiarito che la presunta eccessività della pena, se rientra nei limiti edittali, e gli errori non manifesti di qualificazione giuridica non costituiscono motivi validi per l'appello.
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