Un'azienda agricola ha ricevuto un'interdittiva antimafia, che ha causato la revoca di contributi e la risoluzione di contratti. L'azienda ha impugnato il provvedimento. Successivamente, la Prefettura ha revocato la stessa interdittiva. I giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) hanno dichiarato il ricorso dell'azienda improcedibile, ritenendo che la revoca successiva avesse fatto venire meno l'interesse a contestare l'atto originario. L'azienda ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando "denegata giustizia" e un "eccesso di potere giurisdizionale" da parte dei giudici amministrativi per non aver esaminato il merito dell'interdittiva iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'eccesso di potere giurisdizionale riguarda solo i difetti assoluti o relativi di giurisdizione, non errori nell'interpretazione delle norme da parte dei giudici speciali.
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