Una società, dopo aver presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza d'appello sfavorevole in materia di esecuzione forzata, ha presentato atto di rinuncia al ricorso. La Corte Suprema ha dichiarato l'estinzione del giudizio, sottolineando che, data la mancata costituzione della controparte, non era necessaria alcuna accettazione. Di conseguenza, non è stata disposta la condanna alle spese né l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto o inammissibilità.
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