La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, interviene sul tema dell'appello incidentale e della formazione del giudicato. Il caso riguarda una complessa operazione di cessione del credito, in cui il cessionario, pur vittorioso in primo grado, si è visto riformare la sentenza in appello per non aver proposto un appello incidentale su una motivazione a lui sfavorevole. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l'occasione per chiarire che la parte totalmente vittoriosa non ha l'onere di impugnare mere argomentazioni o premesse logiche della sentenza, in quanto non idonee a passare in giudicato. Tuttavia, l'inammissibilità è derivata dal fatto che il ricorrente non ha adeguatamente contestato il merito della decisione d'appello, ovvero le conseguenze sostanziali della risoluzione del contratto di cessione.
Continua »