Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per crediti IRPEF e IVA, sostenendo la sua nullità per l'omesso contraddittorio endoprocedimentale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che per i tributi non armonizzati (IRPEF) derivanti da controlli "a tavolino", il contraddittorio non è obbligatorio. Per i tributi armonizzati (IVA), la sua omissione invalida l'atto solo se il contribuente dimostra che, se ascoltato, l'esito sarebbe stato diverso, cosa non avvenuta nel caso di specie.
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