Un professionista, membro del Nucleo di Valutazione di un Comune, ha visto il suo incarico triennale interrotto anticipatamente con la cessazione del mandato del Commissario che lo aveva nominato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30738/2024, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ribadito che la durata dell'incarico pubblico non poteva eccedere quella del vertice amministrativo conferente, sottolineando come l'interpretazione degli atti amministrativi sia di competenza esclusiva del giudice di merito e non possa essere ridiscussa in sede di legittimità se non per palesi violazioni delle regole interpretative, non riscontrate nel caso di specie.
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