Un Lavoratore ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento, sostenendo un vizio di motivazione per la mancata verifica di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso patteggiamento. Ha stabilito che l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è limitata a specifiche violazioni di legge, escludendo il vizio di motivazione non rientrante nelle ipotesi previste dall'Art. 448, comma 2-bis c.p.p. Il ricorso non riguardava una difformità tra richiesta e decisione, né la volontà dell'imputato, né una pena illegale. Il Lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali.
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