Un mutuatario ha impugnato un decreto ingiuntivo emesso da un istituto di credito, sostenendo che il piano di ammortamento alla francese applicato al finanziamento fosse illegittimo. Le contestazioni riguardavano la presunta presenza di anatocismo, la mancanza di trasparenza contrattuale e il superamento del tasso soglia usura. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha stabilito che l'ammortamento alla francese non genera automaticamente anatocismo poiché gli interessi sono calcolati esclusivamente sul capitale residuo. La Corte ha inoltre rigettato le richieste di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendole esplorative, e ha confermato la validità del contratto in quanto i parametri economici erano chiaramente indicati.
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