Una società cede un credito vantato verso un ente pubblico, garantendone contrattualmente l'esistenza. Successivamente, un tribunale accerta la parziale inesistenza di tale credito. La società cessionaria attiva la clausola risolutiva espressa e ottiene un decreto ingiuntivo contro la cedente per la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano, nel decidere sull'opposizione al decreto, conferma la condanna della cedente. La sentenza chiarisce che la specifica garanzia contrattuale trasferisce sulla cedente ogni rischio relativo all'esistenza del credito, indipendentemente dalle ragioni della sua contestazione. Di conseguenza, la cedente è tenuta a risarcire l'interesse positivo, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante.
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