Risarcimento terzo trasportato: la tutela del passeggero
Il risarcimento terzo trasportato rappresenta uno degli strumenti di tutela più forti previsti dal nostro ordinamento in caso di sinistro stradale. La legge mira a proteggere colui che si trova a bordo di un veicolo come semplice passeggero, garantendogli un ristoro rapido indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti coinvolti. Tuttavia, non raramente le compagnie assicurative cercano di contestare questa qualifica per evitare l’esborso.
Il caso analizzato e la contestazione della dinamica
La vicenda trae origine da un violento scontro in un incrocio cittadino tra un motociclo e un’autovettura. Il passeggero del motociclo riportava lesioni estremamente gravi, tra cui fratture multiple e la rottura della milza. L’assicurazione del motociclo, citata in giudizio, eccepiva l’inammissibilità della domanda sostenendo che il danneggiato non fosse in realtà un trasportato, bensì il conducente del mezzo.
A sostegno della sua tesi, la compagnia portava una registrazione telefonica e una consulenza tecnica del Pubblico Ministero che sollevava dubbi sulla posizione dei corpi dopo l’urto. La difesa del danneggiato ha invece puntato su prove testimoniali solide e sulla compatibilità medica delle lesioni con il ruolo di passeggero.
Risarcimento terzo trasportato: la conferma della qualità di passeggero
Il Tribunale ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il trasportato deve solo provare di essere stato a bordo del veicolo e l’entità dei danni subiti. Non è tenuto a dimostrare le modalità dell’incidente o la colpa dei conducenti. Nel caso di specie, la testimonianza di un passante, che ha assistito alla scena e ha visto il conducente (rimasto quasi illeso) soccorrere il passeggero incosciente, è stata determinante.
Inoltre, la registrazione telefonica presentata dall’assicurazione è stata ritenuta inattendibile. Il giudice ha osservato come la conversazione fosse stata pilotata per indurre una confessione in un momento di shock, mentre le evidenze oggettive, come il ritrovamento del casco e la tipologia di trauma al ginocchio, confermavano la versione dell’attore.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione si fondano sul principio della tutela rafforzata del terzo trasportato come soggetto debole. Il giudice ha ribadito che l’azione diretta contro l’assicuratore del vettore è cumulabile con l’azione verso il responsabile civile. Non esiste un’alternatività che preclude al danneggiato di agire contro la propria compagnia se ha già ricevuto un acconto dall’assicurazione della controparte. La prova della qualità di trasportato è stata raggiunta attraverso un rigoroso incrocio tra le dichiarazioni testimoniali, ritenute precise e dettagliate, e la perizia medico-legale che ha giudicato le lesioni perfettamente compatibili con un lancio balistico dal sedile posteriore.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la condanna della compagnia assicurativa e del proprietario del veicolo, in solido, al pagamento di una somma superiore ai centoventi mila euro, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza sottolinea l’importanza del litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo nel giudizio promosso dal trasportato. Questo caso conferma che, nonostante i tentativi di resistenza delle assicurazioni, la prova testimoniale e la coerenza scientifica dei traumi restano pilastri fondamentali per garantire il giusto risarcimento terzo trasportato.
Cosa deve provare il passeggero per ottenere il risarcimento?
Il passeggero deve dimostrare esclusivamente di essere stato a bordo del veicolo al momento del sinistro e l’entità dei danni fisici subiti, senza dover provare la colpa dei conducenti.
L’assicurazione può rifiutarsi di pagare se sostiene che il trasportato era alla guida?
La compagnia può sollevare questa eccezione, ma spetta al giudice valutare le prove, come testimonianze oculari e perizie mediche, per stabilire la reale posizione del danneggiato nel veicolo.
Chi è obbligato a pagare i danni al terzo trasportato?
Il risarcimento è dovuto dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava il trasportato, che risponde in solido con il proprietario del mezzo.