Una farmacia ha richiesto il pagamento di prestazioni erogate a un'Azienda Sanitaria Locale, pretendendo l'applicazione degli interessi di mora nelle transazioni commerciali previsti dal D.Lgs. 231/2002. La Corte d'Appello ha riconosciuto il debito ma ha applicato solo il tasso legale, ritenendo che il rapporto tra farmacie e Servizio Sanitario Nazionale sia regolato dalla legge e non da libera negoziazione privata. La Cassazione ha confermato tale interpretazione, escludendo il tasso maggiorato. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso riguardo alle spese legali: la farmacia, pur avendo ottenuto un tasso di interesse inferiore, rimane la parte vittoriosa nel merito e non può essere condannata a rimborsare le spese alla controparte soccombente.
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