Un imputato, ammesso alla messa alla prova, si vede revocare il beneficio per scarso impegno. Impugna la decisione in Cassazione, sostenendo un errore di procedura. La Corte Suprema chiarisce una distinzione fondamentale: un conto è la 'revoca' durante il percorso, un altro è la valutazione finale con 'esito negativo messa alla prova'. In questo caso, si trattava di una valutazione finale, per cui la procedura seguita era corretta. Tuttavia, la Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché questo tipo di provvedimento non può essere impugnato separatamente, ma solo insieme alla sentenza finale del processo. L'imputato perde quindi il ricorso e il processo a suo carico proseguirà.
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