Un soggetto, condannato per furto aggravato in primo e secondo grado, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando un'errata valutazione delle prove e vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il ricorso in cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. L'ordinanza chiarisce i rigidi limiti entro cui è possibile contestare la violazione delle norme processuali sulla prova, confermando che tali doglianze sono ammesse solo se la norma violata prevede una sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
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