La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un indagato contro il mantenimento di un sequestro preventivo su quote sociali, compendi aziendali e beni immobili. L'indagato, coinvolto in un'indagine per associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta, contestava vizi di motivazione nell'ordinanza del Tribunale del Riesame. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso contro le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge. I difetti di motivazione possono essere censurati solo se la motivazione è totalmente inesistente o meramente apparente, condizione non riscontrata nel caso di specie.
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