La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni soggetti sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, i quali lamentavano la violazione del principio di immutabilità del giudice. Gli interessati sostenevano che il collegio che aveva disposto la confisca fosse diverso da quello che aveva condotto l'istruttoria. La Suprema Corte ha stabilito che nel procedimento di prevenzione, caratterizzato da forme semplificate, non vige la rigidità del dibattimento: è sufficiente che il collegio decidente sia lo stesso che ha raccolto le conclusioni finali delle parti.
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