La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto condannato per ricettazione e riciclaggio, il quale richiedeva il riconoscimento del reato continuato in fase di esecuzione. La Suprema Corte ha stabilito che, qualora la richiesta di continuazione sia stata già rigettata nel merito durante la fase di cognizione (processo ordinario), tale decisione acquisisce valore di giudicato sostanziale. Di conseguenza, il Giudice dell'esecuzione non può riaprire la questione, poiché il divieto di ne bis in idem opera in maniera assoluta, impedendo il superamento della preclusione anche a fronte di nuovi elementi valutativi.
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