La Corte di Cassazione interviene su un caso di mediazione immobiliare per chiarire le rigide regole sulla produzione documentale in appello. Una società di mediazione, citata per la restituzione di un acconto, si era vista contestare la mancata iscrizione all'albo solo in secondo grado. La Corte d'Appello aveva ammesso la produzione tardiva del certificato, ma la Cassazione ha annullato la decisione, ribadendo che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., i nuovi documenti sono ammessi solo se la parte dimostra l'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile, un principio distinto dalla proponibilità dell'eccezione.
Continua »