La Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento danni nei confronti di un privato il cui immobile era stato oggetto di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, dopo l'immissione in possesso, aveva riscontrato l'asportazione di infissi, sanitari e impianti. La Corte d'Appello aveva ritenuto il proprietario responsabile delle rimozioni sulla base di presunzioni gravi e concordanti. Il ricorrente ha contestato la violazione dell'onere della prova e la mancata custodia del bene da parte dell'ente pubblico. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché le doglianze miravano a una rivalutazione del merito dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
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