L'Acquirente ha richiesto il risarcimento dei danni al Venditore per la ritardata consegna della merce, nello specifico un carico di gasolio. Durante i giorni di ritardo, il prezzo di mercato del carburante era sceso notevolmente, causando una svalutazione del prodotto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo non applicabile il criterio automatico dell'articolo 1518 del codice civile e non provato il danno effettivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto parzialmente il ricorso dell'Acquirente. I giudici hanno stabilito che, sebbene non si applichi l'articolo 1518 del codice civile in mancanza di risoluzione contrattuale, il giudice di merito deve comunque valutare se la perdita di valore della merce costituisca un danno risarcibile ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, anche ricorrendo a presunzioni semplici basate sul calo dei prezzi di mercato.
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