Una società proprietaria concede in affitto un capannone industriale pattuendo un canone misto di locazione, composto da una quota in denaro e da servizi di pulizia e vigilanza. Davanti al presunto inadempimento del conduttore, la locatrice chiede la risoluzione contrattuale e un corposo risarcimento economico. La Corte di Appello accerta la mancata esecuzione delle pulizie ma riduce il danno a soli 400 euro, pari alle spese realmente documentate tramite fatture, escludendo danni da omessa vigilanza per assenza di prove. La locatrice ricorre in Cassazione invocando la quantificazione equitativa e i preventivi depositati. La Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma che il risarcimento spetta solo per i danni concretamente dimostrati, condannando la società al pagamento delle spese legali.
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