Un Debitore ha ricevuto un decreto ingiuntivo per una fattura non pagata. Ha opposto, sostenendo di aver saldato il debito tramite bonifico, fornendo prova dell'ordine di pagamento. L'Azienda creditrice ha prodotto un certificato di insoluto bancario. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione, ritenendo il certificato "pacifico" per mancata specifica contestazione del Debitore. La Cassazione ha annullato la decisione, chiarendo che il principio di non contestazione si applica ai fatti, non all'interpretazione dei documenti. Il certificato bancario, essendo una prova, richiedeva una valutazione approfondita. La sentenza sottolinea l'importanza dell'onere della prova e della corretta applicazione del principio di non contestazione.
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