Alcuni dipendenti di una clinica privata hanno chiesto il risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di soluzioni alternative, come i buoni pasto, previsto dal contratto collettivo per le strutture con più di 160 dipendenti. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, condannando l'azienda a risarcire i lavoratori che svolgevano turni superiori alle sei ore. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che non vi fosse un diritto automatico dei singoli lavoratori e che mancasse una loro formale richiesta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto alla mensa è un elemento stabile del rapporto di lavoro, strettamente collegato al diritto alla pausa per turni superiori alle sei ore, e non richiede una richiesta preventiva del dipendente. L'azienda deve quindi risarcire i lavoratori.
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