La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'impresa di costruzioni condannata alla risoluzione contratto appalto per gravi vizi nelle opere di ristrutturazione di un edificio condominiale. Mentre i giudici di merito avevano negato all'impresa ogni compenso per i lavori svolti, la Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Il principio cardine stabilito è che, nonostante la risoluzione per inadempimento, se le opere realizzate sono utili al committente e non possono essere restituite in natura, l'appaltatore ha diritto a un indennizzo economico equivalente all'utilità ricevuta dal committente, fermo restando l'obbligo di risarcire i danni causati dai difetti.
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