Responsabilità professionale tecnico e infiltrazioni: il ruolo della prova
Il tema della responsabilità professionale tecnico è centrale nelle controversie edilizie, specialmente quando gli interventi manutentivi non risolvono problemi persistenti come le infiltrazioni d’acqua. Una recente sentenza della Corte d’Appello chiarisce come l’assenza di un incarico formale e la prova della causa del danno siano determinanti per escludere il risarcimento.
Il caso della responsabilità professionale tecnico
Un proprietario di un appartamento aveva citato in giudizio un tecnico che lo aveva assistito durante i lavori di rifacimento della copertura, volti a eliminare gravi infiltrazioni. Secondo l’attore, il professionista aveva agito come progettista e Direttore dei Lavori, proponendo soluzioni inefficaci che avevano peggiorato la situazione. Il proprietario chiedeva quindi la condanna del tecnico al risarcimento dei danni materiali patiti.
Il tecnico si difendeva sostenendo di aver prestato solo una consulenza informale e gratuita a causa di un rapporto di parentela, negando di aver mai ricevuto un incarico formale di Direttore dei Lavori. Chiamava inoltre in causa l’impresa esecutrice e la propria assicurazione per essere manlevato in caso di condanna.
La prova del ruolo e il nesso di causalità
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, decisione poi confermata in appello. I giudici hanno rilevato che non vi era alcuna prova documentale del conferimento dell’incarico di Direttore dei Lavori. La mera indicazione del nome sul cartello di cantiere o la presenza durante i sopralluoghi non sono state ritenute sufficienti a configurare una responsabilità professionale tecnico di tipo contrattuale, specie in presenza di un rapporto di parentela che giustificava una consulenza amichevole.
Inoltre, la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) ha evidenziato che la vera causa delle infiltrazioni risiedeva nei difetti originari delle gronde condominiali e in lavori eseguiti oltre dieci anni prima da un’altra impresa. Pertanto, anche ipotizzando un ruolo attivo del tecnico, non vi era un nesso causale tra il suo operato e il danno lamentato dal proprietario.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla rigorosa applicazione dell’onere della prova. Per configurare una responsabilità professionale tecnico, l’attore deve dimostrare non solo l’esistenza di un inadempimento, ma anche che tale condotta sia stata la causa diretta del danno. Nel caso di specie, la perizia tecnica ha scagionato l’operato del professionista nel 2013, attribuendo i danni a componenti strutturali condominiali non oggetto dell’intervento. Inoltre, la Corte ha ribadito che le spese legali dei terzi chiamati in causa (assicurazione e impresa) devono essere pagate dall’attore soccombente, poiché la chiamata era stata resa necessaria dalle pretese poi rivelatesi infondate.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla sentenza confermano che la responsabilità professionale tecnico non può essere presunta. È necessario che il committente formalizzi l’incarico e che sia chiaramente individuabile la colpa del professionista nella causazione dell’evento dannoso. Senza la prova del nesso di causalità tra la condotta del tecnico e le infiltrazioni, la domanda risarcitoria è destinata al rigetto, con l’aggravante per l’attore di dover rifondere le spese di lite a tutte le parti coinvolte, inclusi i terzi chiamati in garanzia.
Cosa succede se il tecnico non ha un incarico scritto?
In mancanza di un contratto scritto o di prove documentali certe come la firma sulla SCIA, è difficile dimostrare la responsabilità contrattuale, specialmente se esiste un rapporto di parentela che suggerisce una consulenza a titolo gratuito.
Chi risponde dei danni se l’infiltrazione dipende dalle gronde condominiali?
Se la causa delle infiltrazioni è un difetto strutturale delle parti comuni come le gronde, la responsabilità ricade sul condominio e non sui tecnici che hanno operato sui singoli appartamenti o sulla copertura.
Chi paga le spese legali se perdo la causa contro il tecnico?
La parte soccombente deve pagare le spese legali del tecnico e anche quelle dei terzi da lui chiamati in causa, come l’assicurazione o l’impresa, se la loro citazione è stata giustificata dalle domande dell’attore.