L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso IVA a una società fiduciaria, cessionaria del credito di un'altra azienda, a causa dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2013 al 2015. I giudici di merito hanno confermato il diniego, rilevando che il diritto al rimborso era comunque decaduto per il decorso del termine di due anni dal presupposto d'imposta, risalente al 2012. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società fiduciaria poiché i motivi presentati non contestavano la reale motivazione della decisione precedente (la decadenza biennale), ma si concentravano erroneamente sulla sanabilità delle omesse dichiarazioni. Di conseguenza, la società ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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