La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13532/2025, ha stabilito che per il requisito del lavoro effettivo NASpI, necessario per l'indennità di disoccupazione, si devono contare anche i giorni di ferie, festività e permessi retribuiti. La Corte ha inoltre chiarito che i periodi di sospensione del lavoro, come la Cassa Integrazione (CIGS), vanno 'neutralizzati', ovvero non si contano nel calcolo dei dodici mesi di riferimento, estendendo di fatto il periodo utile per maturare il diritto. La decisione rigetta il ricorso dell'ente previdenziale, confermando il diritto del lavoratore a percepire l'indennità.
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