Una lavoratrice, dopo aver perso il lavoro subordinato, ha richiesto l'indennità di disoccupazione. L'ente previdenziale ha però contestato la decadenza dalla NASpI poiché la donna non aveva comunicato, entro trenta giorni dalla domanda, il reddito presunto derivante dalla sua carica di amministratore unico di una società, attività iniziata prima della fine del rapporto di lavoro. La Corte d'Appello aveva dato ragione alla lavoratrice, ritenendo che l'obbligo di comunicazione riguardasse solo le attività nate durante la percezione del sussidio e che l'incarico fosse gratuito. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che l'obbligo di informativa sussiste anche per le attività preesistenti, con termine decorrente dalla domanda di indennità, e che la gratuità dell'incarico non esonera dalla comunicazione.
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