Una lavoratrice, originariamente impiegata presso un Comune con inquadramento in Area C (posizione C2), si trasferisce presso l'Agenzia delle Dogane tramite mobilità volontaria. L'amministrazione di destinazione la inquadra in una fascia retributiva inferiore (F3 anziché F4). La lavoratrice agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello accolgono la domanda. La Corte di Cassazione conferma la decisione, respingendo il ricorso dell'Agenzia. I giudici chiariscono che la mobilità volontaria costituisce una cessione del contratto di lavoro, che deve mantenere immutati gli elementi essenziali del rapporto, inclusi qualifica e trattamento economico, per evitare dequalificazioni. La firma di un nuovo contratto con inquadramento inferiore non sana la violazione di legge.
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