Una società holding, pur avendo percepito redditi dall'estero tra il 2004 e il 2012, ometteva di compilare i quadri specifici della dichiarazione dei redditi per richiedere il credito d'imposta estero. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. La Suprema Corte ha stabilito che la mancata indicazione nel modello dichiarativo non comporta la decadenza dal diritto, in quanto le norme dei trattati internazionali contro la doppia imposizione prevalgono sulla normativa interna. L'attuale art. 165 del TUIR, a differenza della normativa precedente, non prevede una sanzione di decadenza esplicita per tale omissione.
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