Un ex dipendente bancario, dopo il pensionamento, ha richiesto la liquidazione del proprio capitale previdenziale accumulato in un vecchio fondo aziendale. L'Azienda si è opposta, sostenendo che la natura collettiva del fondo impedisse il calcolo e la liquidazione di una quota individuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando il diritto del lavoratore al riscatto della posizione previdenziale. I giudici hanno stabilito che la facoltà di riscatto e portabilità costituisce un principio generale e inderogabile, applicabile anche ai fondi pensione più antichi o strutturati su base collettiva, purché sia possibile determinare il valore della posizione individuale tramite i contributi versati e i rendimenti. Di conseguenza, l'Azienda è stata condannata a pagare la somma spettante al pensionato.
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