L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a Il Contribuente contestando movimentazioni bancarie non giustificate per oltre 480.000 euro. Il Contribuente ha impugnato l'atto con successo in primo grado. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'annullamento dell'accertamento. Tuttavia, il giudice d'appello si è limitato ad aderire in modo acritico alla prima decisione, senza esaminare le specifiche censure sollevate dall'amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità della sentenza per presenza di una motivazione per relationem del tutto apparente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ufficio fiscale, stabilendo che il giudice d'appello deve sempre esaminare i motivi di gravame. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altri giudici.
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