Una lavoratrice ha richiesto la pensione di anzianità prima di aver maturato la decorrenza prevista dal regime delle finestre. L'ente previdenziale ha respinto la domanda. Successivamente, la lavoratrice ha maturato i requisiti e, dopo molto tempo, ha presentato una seconda domanda, accolta dall'ente. La lavoratrice ha però preteso il pagamento dei ratei arretrati a partire dal momento in cui aveva maturato i requisiti, ritenendo valida la prima domanda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la decorrenza della pensione di anzianità è un elemento costitutivo del diritto stesso. Di conseguenza, se la prima domanda viene respinta perché i requisiti non sono ancora perfezionati, il cittadino deve obbligatoriamente presentare una nuova domanda. La pensione decorre solo dal mese successivo alla nuova richiesta.
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