Un mediatore immobiliare è stato ritenuto civilmente responsabile per non aver informato un acquirente dell'esistenza di un'ipoteca su un immobile. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47710/2024, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso. Nonostante il reato di truffa fosse prescritto, la Corte ha confermato la condanna al risarcimento dei danni, sottolineando che la responsabilità del mediatore immobiliare deriva dalla violazione dei doveri di buona fede e diligenza professionale, che impongono di comunicare tutte le circostanze rilevanti, come la presenza di gravami sull'immobile.
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