Un'azienda edile e un consorzio firmano un contratto preliminare di compravendita. Una clausola prevede che, se i lavori durano più di tre anni, il consorzio può chiedere la risoluzione immediata e la restituzione della caparra. Passati i tre anni, i lavori continuano e l'impresa offre una sede temporanea. Successivamente, il consorzio esercita il recesso. L'impresa contesta il recesso, ritenendolo tardivo o rinunciato. La Corte d'Appello e poi la Cassazione danno ragione al consorzio. La Suprema Corte conferma la legittimità del recesso nel contratto preliminare, qualificando la clausola come condizione risolutiva non meramente potestativa. Il comportamento del consorzio non indicava una rinuncia al diritto, e l'esercizio del recesso è valido anche dopo la scadenza del termine se le parti hanno proseguito il rapporto in buona fede. L'impresa perde la causa e deve pagare le spese.
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