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Art. 1175 Codice Civile — Sezione Prima Penale

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Sospensione condizionale della pena e risarcimento con indigenza
Il Tribunale revocava la sospensione condizionale della pena a un condannato che non aveva pagato il risarcimento di dodicimila euro imposto dalla sentenza. La difesa dimostrava lo stato di totale indigenza del soggetto, disoccupato e privo di entrate. Il giudice dell'esecuzione riteneva però di non poter compiere valutazioni economiche successive al processo di merito. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che l'assoluta impossibilità economica ad adempiere, se documentata, impedisce la revoca della sospensione condizionale. Il magistrato esecutivo ha l'obbligo preciso di verificare se l'inadempimento sia incolpevole.
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