Una società in house providing, gestore del servizio idrico, ha citato in giudizio il proprio fornitore di energia per la risoluzione di un contratto. I giudici di merito avevano escluso che la società potesse essere qualificata come pubblica amministrazione ai fini di una specifica normativa. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, non decide nel merito ma si concentra sulla competenza interna. Rileva che, trattandosi di una controversia con una società in house providing incaricata di un servizio pubblico, la competenza tabellare spetta alla Prima Sezione Civile, specializzata in materia di pubblica amministrazione, alla quale rinvia il caso per la trattazione.
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