La Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini dell'individuazione del corretto mezzo di impugnazione, la qualificazione giuridica di un'azione non può basarsi sulla mera indicazione contenuta nell'epigrafe della sentenza. In applicazione del principio dell'apparenza, è compito del giudice dell'impugnazione valutare la natura sostanziale della domanda. Nel caso di specie, un'opposizione a una controversia distributiva è stata correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, non appellabile ma ricorribile per cassazione, rendendo l'appello inammissibile.
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