La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che dichiarava illegittimo il trasferimento del lavoratore disposto da una società cooperativa. Il caso riguardava una dipendente spostata dalla sede di un'azienda committente alla sede centrale del datore di lavoro, a seguito della revoca del gradimento da parte della committente stessa. La Suprema Corte ha chiarito che non ogni spostamento fisico costituisce trasferimento ex art. 2103 c.c., ma solo quello tra unità produttive autonome. Inoltre, l'incompatibilità ambientale e il venir meno del gradimento del terzo committente rappresentano valide ragioni organizzative che giustificano la scelta datoriale, senza necessità di clausole contrattuali specifiche.
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