Postergazione finanziamenti soci: la Cassazione sulle garanzie
La recente ordinanza della Suprema Corte affronta il tema della postergazione finanziamenti soci, focalizzandosi sull’estensione di tale istituto alle garanzie personali prestate dai soci in favore della società. Il caso analizzato riguarda una società immobiliare in liquidazione che ha contestato il diritto di un socio al rimborso di quanto pagato in qualità di fideiussore, invocando lo stato di crisi dell’ente.
Il caso e la natura della garanzia del socio
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un socio che aveva pagato un debito sociale in virtù di una fideiussione prestata alla banca. La società sosteneva che tale credito dovesse essere postergato ai sensi dell’articolo 2467 del Codice Civile, data la situazione di crisi finanziaria in cui versava l’ente al momento della garanzia. Inizialmente, la Corte di Appello aveva negato la postergazione finanziamenti soci, ritenendo che lo stato di difficoltà economica dovesse essere provato esclusivamente con riferimento all’anno di prestazione della fideiussione.
Estensione della postergazione finanziamenti soci
La fideiussione come forma di finanziamento
La Cassazione ha chiarito che la nozione di finanziamento dei soci non include solo l’erogazione diretta di denaro, ma ogni forma di sostegno finanziario effettuata in qualsiasi forma. Pertanto, la postergazione finanziamenti soci si applica pienamente anche al rilascio di garanzie, siano esse reali o personali. Ne consegue che il socio che paga un debito della società come garante diventa un creditore i cui diritti di rimborso possono essere subordinati a quelli degli altri creditori.
Il momento della verifica della crisi
Un punto cruciale della decisione riguarda la tempistica della valutazione dello squilibrio patrimoniale. Secondo gli Ermellini, il giudice deve accertare la sussistenza della crisi non solo al momento della concessione della garanzia, ma anche al momento in cui il socio richiede effettivamente il rimborso. Se la situazione di eccessivo squilibrio persiste o è sopravvenuta, il credito del socio rimane legalmente inesigibile finché non viene superata la difficoltà finanziaria della società.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla necessità di interpretare l’art. 2467 c.c. in modo da prevenire la sottocapitalizzazione nominale e tutelare i creditori esterni. È stato evidenziato che la postergazione finanziamenti soci opera come una condizione di inesigibilità temporanea del diritto alla restituzione. Inoltre, i giudici hanno richiamato il principio di continuità dei bilanci: se una crisi è stata accertata giudizialmente per un anno precedente, il giudice d’appello non può ignorare tale fatto senza verificare se le cause di quello squilibrio siano state effettivamente rimosse nell’anno successivo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza stabilisce che il rilascio di una fideiussione da parte del socio è equiparato a un finanziamento diretto. Per l’operatività della postergazione finanziamenti soci, il magistrato deve valutare globalmente il materiale probatorio e verificare se lo stato di difficoltà economica sussista sia all’origine del rapporto sia nel momento in cui viene chiesta la restituzione delle somme. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto di questi criteri di continuità e verifica temporale.
La fideiussione prestata da un socio è soggetta alla postergazione?
Sì, la Cassazione ha stabilito che i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, comprese le garanzie personali come la fideiussione, rientrano nell’ambito di applicazione della postergazione ex art. 2467 c.c.
Quando deve sussistere lo squilibrio finanziario per bloccare il rimborso al socio?
Lo squilibrio economico-finanziario deve essere presente sia al momento in cui viene concesso il finanziamento o la garanzia, sia al momento in cui il socio ne richiede la restituzione alla società.
Cosa succede se la crisi della società era già stata accertata in anni precedenti?
In base al principio di continuità dei bilanci, si presume che la crisi persista a meno che non venga fornita prova dell’avvenuta risoluzione delle cause dello squilibrio nel corso dell’esercizio successivo.