Un forte vento di scirocco rompe gli ormeggi di una barca a vela che, scarrocciando, urta un'altra imbarcazione, la quale finisce per danneggiare il natante del Danneggiato. Quest'ultimo chiede il risarcimento dei danni al proprietario della barca a vela e alla sua assicurazione. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Danneggiato, confermando che l'eccezionale tempesta configura un'ipotesi di caso fortuito. Questo evento naturale, straordinario e imprevedibile, interrompe il nesso di causalità ed esclude ogni responsabilità del custode del natante. I giudici chiariscono inoltre che il caso fortuito attiene al piano della prova e può essere rilevato d'ufficio dal giudice, senza essere soggetto alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto. Di conseguenza, il Danneggiato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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