Un debitore ha donato alle figlie la nuda proprietà di un immobile, riservandosi il diritto di abitazione. La banca creditrice ha promosso un'azione revocatoria per dichiarare inefficace la donazione, ritenendo che l'atto riducesse le garanzie patrimoniali. Il debitore si è difeso sostenendo di possedere ancora quote societarie di valore superiore al debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del debitore, confermando l'inefficacia della donazione. I giudici hanno chiarito che, per l'azione revocatoria, il danno al creditore non richiede la perdita totale del patrimonio, ma basta una maggiore difficoltà nel recupero del credito. Le quote societarie, soggette a forti fluttuazioni di mercato e valutate in concreto molto meno del dichiarato, non offrivano le stesse garanzie di un immobile.
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