Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per aver guidato un motociclo dopo aver ricevuto un avviso orale del questore, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha annullato la condanna, stabilendo che un semplice avviso orale del questore, privo di specifiche prescrizioni, non costituisce una misura di prevenzione. Pertanto, la guida in tale condizione non integra il reato previsto dall'art. 73 del d.lgs. 159/2011, portando all'assoluzione perché il fatto non sussiste.
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