Due passeggeri acquistano biglietti del treno per tornare a casa dopo le vacanze, ma il convoglio non giunge alla stazione di partenza. I viaggiatori riorganizzano il viaggio per il giorno successivo sostenendo ulteriori costi. Essi richiedono il risarcimento danno trasporto ferroviario alla società gestrice della tratta nazionale. La compagnia si costituisce in giudizio in ritardo, eccependo la propria estraneità al contratto e non rispondendo all'interrogatorio formale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società trasportatrice. I giudici confermano che le prove depositate in ritardo non sono ammissibili e che la mancata risposta all'interrogatorio formale, insieme ad altri elementi, dimostra la responsabilità del gestore. La compagnia deve risarcire il costo dei biglietti inutilizzati e pagare le spese legali.
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