Una società di trasporti ha subito l'interruzione della linea telefonica e internet per cinque mesi a causa di un inadempimento del gestore telefonico. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10885/2024, ha stabilito che tale disservizio genera un danno risarcibile sotto forma di perdita di chance. La Corte ha chiarito che non è necessario provare un calo di fatturato specifico, ma è sufficiente dimostrare la perdita della possibilità di acquisire nuova clientela. Pertanto, il giudice può e deve liquidare il danno in via equitativa, anche d'ufficio, basandosi sulla gravità dell'inadempimento e sulla natura commerciale dell'attività lesa.
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