Tre creditori di una procedura fallimentare hanno chiesto l'equa riparazione per la durata irragionevole del processo. La Corte d'Appello ha riconosciuto un indennizzo, ma ha ridotto l'importo e ha fissato la data di inizio del calcolo (dies a quo) al decreto di approvazione dello stato passivo, non alla data di ammissione dei singoli creditori. I creditori hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando sia la data di inizio che l'ammontare. Il Ministero della Giustizia ha presentato un ricorso incidentale. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi principali relativi alla data di inizio e all'ammontare, considerandoli errori di fatto non impugnabili in Cassazione. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del Ministero, affermando che il danno non patrimoniale per l'equa riparazione processo fallimentare è presunto per i creditori ammessi, anche se il loro credito è rimasto insoddisfatto. Le spese sono state compensate.
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