Un'attività commerciale aveva inizialmente comunicato il proprio recesso dal contratto per la pubblicazione di uno spazio pubblicitario online. Tuttavia, in seguito, ha inviato al fornitore di servizi il materiale grafico e testuale necessario per la pubblicazione, senza poi contestare le successive comunicazioni di conferma. Il fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del servizio. L'attività commerciale si è opposta, sostenendo la validità del recesso dal contratto e la nullità del contratto stesso. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, stabilendo che il comportamento successivo dell'attività commerciale ha di fatto revocato il recesso iniziale, rendendolo inefficace. Le azioni concrete hanno prevalso sulla dichiarazione di recesso.
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