Due promissari acquirenti ottengono la consegna anticipata di una villetta tramite un contratto preliminare. Successivamente, l'immobile viene gravato da ipoteca fiscale. Non potendo stipulare il contratto definitivo, i futuri acquirenti continuano ad abitare l'immobile per oltre vent'anni, chiedendo poi l'accertamento dell'usucapione di immobile e la cancellazione dell'ipoteca. La Corte d'Appello accoglie la domanda basandosi sulle ammissioni degli eredi del venditore. La Cassazione annulla la decisione: la consegna anticipata configura una semplice detenzione e non un possesso utile a usucapire. Inoltre, le dichiarazioni degli eredi non valgono come confessione contro il fisco, che è creditore ipotecario e litisconsorte necessario, se non sono firmate personalmente dalle parti e se sono contestate dall'Amministrazione finanziaria. La causa viene rinviata per un nuovo esame.
Continua »