Alcuni coltivatori diretti confinanti hanno esercitato il riscatto agrario su terreni acquistati da un terzo acquirente. L'acquirente si è opposto, sostenendo che i fondi facessero parte di un unico compendio aziendale inscindibile e chiedendo, in subordine, la risoluzione del contratto per evizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente, confermando il diritto di riscatto dei confinanti. I giudici hanno chiarito che i terreni non erano contigui, avevano destinazioni colturali diverse ed erano stati acquistati con atti separati, escludendo l'esistenza di un'unità aziendale indivisibile. Inoltre, la Corte ha stabilito che il giudice può discostarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio se fornisce una motivazione logica e dettagliata basata sulle prove raccolte.
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