Una procedura fallimentare ha agito in rivendicazione per ottenere il rilascio di un immobile occupato da un privato, il quale ha risposto con una domanda riconvenzionale di usucapione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda principale, ribadendo che la probatio diabolica non viene meno per la sola proposizione di una domanda di usucapione, a meno che il convenuto non riconosca esplicitamente la titolarità originaria dell'attore. Nel caso di specie, la contestazione della proprietà da parte del convenuto ha mantenuto intatto il rigore probatorio a carico della procedura fallimentare, che non ha fornito prove sufficienti della titolarità del bene.
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