Un collaboratore, dopo la fine di una relazione sentimentale con un'imprenditrice, ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato per l'attività svolta nella sua azienda, in parte regolata da un contratto di associazione in partecipazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato ritenuto che il lavoratore non abbia fornito prove sufficienti della subordinazione e che la contestazione sulla validità del contratto di associazione in partecipazione, sollevata solo in appello, costituisse una domanda nuova e quindi inammissibile.
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